(Bozza)STATUTO dell’Associazione “Le note infinite”
ARTICOLO 1 – Denominazione
È costituita l’Associazione denominata “Le note
infinite”.
L’Associazione non ha scopo di lucro e rientra tra
le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre
2000 n. 383. Essa è retta dal presente statuto, ispirato a principi
di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e
dalle vigenti norme di legge in materia.
ARTICOLO 2 – Punti di riferimento
L'associazione si basa sull'omonimo blog. L'associazione cerca di
diffondere i propri valori con i mezzi disponibili e quindi è attiva
sui principali social networks e si presenta nelle strade per
attività consone agli scopi sociali, come volantinaggio, raccolta
fondi e sensibilizzazione.
ARTICOLO 3 – Logo
Il logo è una chiave di
violino con uno spartito colorato dei 7 colori dell'arcobaleno con o
senza la scritta “Le note infinite”.
ARTICOLO 4 – Scopo
L’Associazione ha finalità di promozione sociale.
Essa opera
nel campo culturale ed umanitario, è apartitica ed apolitica, ed ha
per oggetto la trasformazione sociale secondo alcuni obiettivi:
- La pace nel mondo
- Lo studio comparato delle religioni rispettando l'identità
di ognuna
- Il rispetto della dignità umana
- L'aiuto ai quartieri poveri
- Aiuto alle persone con disagio psichico
- La realizzazione della trascendenza
Per chiarimenti sulla filosofia che sta dietro gli obiettivi si
può consultare altro materiale nel blog, e si può chiedere
chiarimento al fondatore.
A tali fini l’Associazione intende operare, svolgendo, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
volantinaggio, raccolta fondi in strada e tramite eventi
straordinari, sensibilizzazione in strada e tramite eventi mediatici,
gruppi di studio e di riflessione, ricerca nell'ambito delle tecniche
di meditazione, supporto alle persone mediante dialogo e
consigli.
Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali,
l’Associazione potrà creare e gestire luoghi di aggregazione,
centri culturali polivalenti, circoli ricreativi con annessi spacci
interni e simili.
L’Associazione, per il conseguimento dello
scopo sociale, potrà infine acquisire, vendere, permutare, dare e
prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche,
avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere tutto
quanto abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e sia
comunque ritenuto utile alla realizzazione del medesimo, effettuando
di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni
contrattuali necessarie od utili alla realizzazione dei fini e delle
attività dell’Associazione, escluso comunque l’esercizio
dell’attività di intermediazione finanziaria e/o di sollecitazione
al pubblico risparmio e, più in generale, delle attività riservate
tassativamente per legge. Tutte le attività potranno essere svolte
dall’Associazione sia direttamente che indirettamente, anche
mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro,
cooperative, enti di formazione accreditati e soggetti che
condividono le finalità della Associazione.
L’Associazione
potrà partecipare ad ogni tipo di iniziativa volta, direttamente od
indirettamente, al raggiungimento dello scopo sociale.
Per il
perseguimento delle proprie finalità l’Associazione si avvale
prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera
e gratuita dai propri associati.
ARTICOLO 5 – Il fondatore
Il fondatore è Fabio
Canestrari e ha la funzione di chiarificare lo spirito
dell'associazione, i suoi scopi e di supervisionare il perseguimento
degli stessi.
ARTICOLO 6 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 7 – Soci
Possono essere Soci i cittadini
italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età, nonché società ed enti pubblici e
privati italiani e stranieri che comprendano e condividano le
finalità dell’Associazione.
Sono Soci coloro che accettano le
disposizioni contenute nello statuto ed in eventuali regolamenti
dell’Associazione, contribuiscono all’attività dell’Associazione
mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale
fissata dal Consiglio Direttivo e che partecipano alle attività
proposte dall’Associazione.
La domanda di associazione deve
essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo
dell’Associazione, che delibera in proposito.
L’eventuale
rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato in forma
scritta. L’appartenenza all’Associazione ha pertanto carattere
libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle
risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le
competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento
dell’Associazione.
È espressamente esclusa la possibilità di
partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.
I Soci
hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello
Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione.
La qualità di Socio si perde per esclusione,
per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso
è consentito a qualsiasi Socio, in qualsiasi momento e deve essere
comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione,
anche per il tramite del responsabile provinciale di cui all’articolo
8-bis.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei
confronti del Socio che con il proprio comportamento sia in contrasto
con gli scopi dell’Associazione e che sia in ritardo di oltre sei
mesi con il versamento della quota associativa.
Le quote
associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili.
Le quote
versate da Soci receduti, deceduti od esclusi non saranno rimborsate.
ARTICOLO 8 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L’Associazione trae i mezzi per
finanziare la propria attività da:
a) quote e contributi degli
associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello
Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e
servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, artigianale od agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni
liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali
feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili
con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione
sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)
dai beni mobili, immobili e dalle partecipazioni sociali di proprietà
dell’Associazione;
b) da eventuali avanzi di esercizio, che
dovranno comunque essere reinvestiti a favore delle attività
istituzionali previste dal presente Statuto;
c) da erogazioni,
donazioni e lasciti espressamente destinati a patrimonio o così
destinati da deliberazione del Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
I proventi delle attività non possono in
nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme
indirette.
ARTICOLO 9 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio
Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori.
Le cariche sociali sono
normalmente gratuite. E' tuttavia possibile che uno o dei soci che si
dedichino profondamente all'attività dell'associazione, che ne
abbiano realizzato il senso e che ne abbiano fatto una scelta di vita
possano avere una remunerazione. Questo a patto che tali
remunerazioni non gravino in percentuale eccessiva sul bilancio
dell'associazione. Tali soci possono essere anche membri del
consiglio direttivo o il presidente.
ARTICOLO 10 – Articolazione territoriale
L’Associazione svolge la propria attività su base provinciale.
Il Consiglio Direttivo può nominare dei “Responsabili
Provinciali”, stabilendone la durata in carica, che svolgono una
funzione organizzativa e di segreteria, secondo le linee
programmatiche del Consiglio Direttivo stesso. In particolare, essi
si occupano di raccogliere e vagliare le domande di iscrizione a
livello provinciale e di trasmetterle al Consiglio Direttivo, il
quale delibererà in proposito secondo il disposto dell’articolo 6
del presente statuto.
ARTICOLO 11 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, tutti i soci. L’Assemblea viene convocata in via
ordinaria almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, entro
il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto economico
finanziario, la cui redazione è obbligatoria, per l’eventuale
rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio
preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea può inoltre essere
convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a)
per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta
indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, da almeno due
decimi dei soci.
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che
straordinaria, viene convocata mediante comunicazione anche
telematica. L'avviso di convocazione contenente l’ordine del
giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione, almeno 7
(sette) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. Nel caso in
cui l’Associazione pubblichi un bollettino periodico di
informazione, anche in formato telematico, l’Assemblea potrà
essere convocata, nei medesimi termini, su tale bollettino, purché
lo stesso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare
urgenza l’Assemblea può essere convocata entro il terzo giorno
precedente l’adunanza. L’Assemblea, sia in sede ordinaria che
straordinaria, si intende comunque regolarmente costituita con la
presenza di tutti i soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con
il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi
rappresentare esclusivamente da altri soci, che non ricoprano cariche
associative, attraverso delega scritta. Ogni Socio può rappresentare
al massimo altri cinque soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto in
Assemblea. L’Assemblea vota in forma palese, normalmente per alzata
di mano.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede
ordinaria:
a) discutere e deliberare sui rendiconti economici e
finanziari consuntivi e sui bilanci preventivi;
b) eleggere i
membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
c)
deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e
sull’attività da essa svolta e da svolgere;
d) deliberare su
ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria:
a)
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
b) deliberare
sulle proposte di modifica dello statuto;
c) deliberare sul
trasferimento di sede dell’Associazione;
d) deliberare su ogni
altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta
dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l’Assemblea
nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina
un Segretario.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare
la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all’Assemblea.
Le Assemblee, sia in sede ordinaria che
straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con
la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono
prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti. Le
deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i
soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto. Le sole
deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione ed alla
devoluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli associati.
Per l'elezione delle cariche dell'associazione valgono i seguenti
principi:
a) Soci che abbiano almeno una certa esperienza nelle varie
attività dell'associazione
b) Soci che siano su tutti i piani (anche a livello personale) in
linea con gli scopi dell'associazione
ARTICOLO 12 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un
massimo di nove membri eletti dall’Assemblea tra i soci. Il
Consiglio dura in carica per un esercizio sociale e comunque fino
all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche, o
fino ad Assemblea ordinaria che, anche in assenza di giusta causa,
delibera sulla sostituzione dello stesso. Al termine del mandato i
membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio
Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell’Associazione,
il Segretario ed il Tesoriere e può nominare un Vice Presidente
dell’Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di
sua assenza od impedimento per qualsiasi causa.
Il Consiglio
Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. In particolare, ha il compito di:
a) deliberare
sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per
l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive
dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b)
predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e
finanziari;
c) deliberare l’accettazione delle domande di
ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i
contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di
ritardato versamento;
d) deliberare sull’esclusione dei soci;
e)
deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal
Presidente;
f) deliberare sull’adesione e partecipazione
dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private,
designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il Consiglio
Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte
che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta
da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno
per deliberare in ordine al rendiconto economico-finanziario, al
bilancio preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Le
riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante
avviso scritto con prova di ricevimento, recapitato almeno cinque
giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il
Consiglio Direttivo può essere convocato almeno due giorni prima
della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il
Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente costituito.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di
almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal
Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più
anziano d’età dei presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a
maggioranza dei presenti, con voto palese, normalmente per alzata di
mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il
relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
ARTICOLO 13 – Il Presidente dell’Associazione
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio
Direttivo. Il Presidente dell’Associazione dirige l’Associazione
con l’utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal
Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di
fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al
funzionamento dell’Associazione secondo il proprio scopo statutario
ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon
andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma
degli atti sociali che impegnano l’Associazione, sia nei riguardi
dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare
all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo. Il Presidente potrà assumere decisioni d’urgenza da
ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in
carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato.
ARTICOLO 14 – Revisori
La gestione dell’Associazione é controllata da un Collegio dei
Revisori, costituito da tre membri scelti fra gli associati, eletti
dall’Assemblea, che durano in carica per tre esercizi. I Revisori
dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigeranno
una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza
di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale
e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad
ispezioni e controlli.
ARTICOLO 15 – Esercizio sociale e rendiconto economico e
finanziario
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31
dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni
esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla
predisposizione del rendiconto economico e finanziario che dovrà
essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile.
L’eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.
ARTICOLO 16 – Disposizioni generali e finali
L’eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà
essere deliberato da una riunione dell’Assemblea dei Soci, che
provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell’Associazione
e nominerà uno o più liquidatori.
ARTICOLO 17 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea dei
Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale a fini di
utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 18 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente
statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura
del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 19 – Controversie
La risoluzione di qualsiasi controversia tra Soci e tra questi e
l’Associazione deve essere rimessa al giudizio definitivo di un
Arbitro Unico nominato dal Presidente dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, competente in virtù della
sede legale dell’Associazione.
L’Arbitro, in quanto così
espressamente convenuto ed accettato, giudica quale amichevole
compositore, inappellabilmente e senza formalità di procedura.
Il
lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina
dell’Arbitro da parte del Presidente dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, e per l’esecuzione, deve
essere depositato presso la sede dell’Associazione, che provvederà
a darne tempestiva comunicazione alle parti, entro 10 (dieci) giorni
dalla sua sottoscrizione da parte dell’Arbitro.
ARTICOLO 20 – Clausole finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di
legge ed i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.